14 settembre 2020
Cosa sono i fondi pensione? Guida alla previdenza complementare
Per iniziare un percorso di approfondimento sui fondi previdenziali è utile ricordare due tappe importanti con cui lo Stato italiano ha regolamentato lo sviluppo della previdenza complementare.
Il primo importante step lo ritroviamo nel Decreto Legislativo n. 124/1993. Tale decreto:
- sancisce la nascita ufficiale della previdenza complementare.
Il decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Fonte: D.lgs.124/93
- disciplina la normativa che riguarda l’adesione collettiva a forma di previdenza complementare
- istituisce i Fondi pensione chiusi e i Fondi pensione aperti
Nel 2000, con Decreto Legislativo n. 47/2000, si passa poi a regolamentare anche l’adesione individuale alle forme di previdenza complementare, con i Fondi di pensione aperti e i Piani Individuali Pensionistici (PIP).
Attualmente, quindi, il sistema previdenziale italiano si basa attualmente su tre pilastri:
- previdenza obbligatoria
- previdenza complementare ad adesione collettiva
- previdenza complementare ad adesione individuale
Ma come si sceglie un fondo pensione? Nella seguente guida approfondiremo tipologie, vantaggi e benefici fiscali della pensione integrativa.
Fondo pensione: come funziona?
Il fondo pensione è uno strumento di risparmio di lungo periodo che nasce in ottica di integrazione pensionistica. Il suo obiettivo è quindi quello di colmare l’inevitabile gap previdenziale tra pensione pubblica e ultimo reddito percepito da lavoratori (se vuoi approfondire questo aspetto leggi anche la guida al calcolo della pensione).
A differenza della previdenza pubblica che è obbligatoria, i fondi previdenziali sono basati sempre sul principio di libera adesione: vi partecipa solo chi sceglie di farlo.
Esistono tre tipologie principali di fondi:
- Fondi pensione chiusi o negoziali
- Fondi pensione aperti
- Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Cosa sono i fondi pensione chiusi
I fondi pensione chiusi sono esclusivi per i lavoratori di una determinata categoria e sono basati su un accordo collettivo tra lavoratori di quella categoria specifica.
In questo caso l’adesione è esclusivamente collettiva.
Cosa sono i fondi pensione aperti
I fondi pensione aperti sono quelli istituiti da Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR) e Compagnie di Assicurazione sulla vita.
L’adesione può essere individuale e/o collettiva (in questo secondo caso i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulano un accordo per aderire in forma collettiva a un Fondo aperto).
Che cos’è un piano individuale pensionistico
I PIP, o Piani Individuali Pensionistici, sono forme esclusivamente ad adesione individuale, realizzate sottoscrivendo contratti di assicurazione sulla vita a fini previdenziali.
Possono essere istituiti solo da Compagnie di Assicurazione sulla vita.
Previdenza complementare: chi può aderire?
Le categorie che possono aderire ai fondi pensione sono:
- i lavoratori dipendenti, del settore sia pubblico sia privato
- i lavoratori assunti con altre tipologie di contratto di lavoro
- i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti
- i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
- le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, legati a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta
- chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri
- i pensionati di anzianità. Nel 2008 la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha deliberato che i titolari di pensione di anzianità (andati in pensione prima del raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia) possono aderire alla previdenza complementare, ma devono richiederlo almeno un anno prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Gestione fondi pensione: come avviene il finanziamento della previdenza complementare?
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire attraverso:
- TFR maturando (se vuoi approfondire il tema “tfr in azienda o fondo pensione” leggi anche Destinazione TFR: come gestire il trattamento di fine rapporto )
- contributi a carico del lavoratore
- contributi a carico del datore di lavoro
- contributi volontari
Inoltre l’aderente può:
- sospendere la contribuzione (fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo al versamento del TFR maturando, se assegnato alla previdenza complementare). Potrà poi riattivarla in qualsiasi momento;
- proseguire nella contribuzione anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio a cui appartiene a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione.
La pensione integrativa conviene? I vantaggi dei fondi pensione
Perchè conviene fare una pensione integrativa?
1) LIBERTÀ DECISIONALE che si esprime in:
- Libertà di adesione: l’adesione è totalmente volontaria;
- Libertà contributiva: l’entità del versamento annuo è totalmente libera. L’aderente può decidere quando, quanto o se versare;
- Libertà di trasferimento: passati due anni dalla sottoscrizione l’aderente può sempre decidere di trasferire il montante ad un altro fondo. Si mantiene comunque la storicità del fondo di provenienza.
2) BENEFICI FISCALI
La legge per incentivare l’adesione ai fondi pensione ha previsto una serie di vantaggi fiscali come:
- detrazioni del fondo pensione secondo la propria aliquota marginale dei contributi versati, fino a 5164,57 €
- Tassazione degli interessi al 20% (anziché 27%)
- Tassazione in fase di prestazione tra il 15 e il 9%. La percentuale diminuisce di uno 0,3% ogni anno superiore ai 15 di esistenza. Quindi sarà per tutti il 15% fino al 15° anno; al 16° anno passerà 14,7%; al 17° anno diventerà il 14,4% e così via fino al 9% al 35 anno di esistenza della polizza.
- Deducibilità dei versamenti a favore di un familiare a carico
3) FLESSIBILITÀ
I Fondi pensioni danno la possibilità al soggetto aderente di richiedere:
A) L’anticipo del fondo pensione
nei seguenti casi:
1) spese sanitarie dovute a situazioni gravissime che riguardano se stesso, il coniuge, i figli o per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
In questo caso l’anticipo può essere richiesto in qualsiasi momento, fino al 75% dell’importo maturato.
2) per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli.
La richiesta può essere fatta dopo 8 anni, per un importo non superiore al 75%.
3) per qualsiasi altra esigenza, senza doverne giustificare il motivo.
In questo caso si può richiedere fino al 30% del capitale versato, dopo 8 anni di iscrizione.
B) Il riscatto del fondo pensione
Nel caso di riscatto si presentano le seguenti casistiche:
Riscatto agevolato (15-9%) | Immediato (23%) |
PARZIALE (fino 50% del montante) per: • Inoccupazione da 12 a 48 mesi • Mobilità • Cassa Integrazione almeno 1 anno | PARZIALE (fino al 75% del montante) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro |
TOTALE (100% del montante) per: • Inoccupazione oltre 48 mesi • Invalidità permanente superiore al 66% • Decesso | TOTALE (fino al 100% del montante) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro |
4) TUTELA
- Il fondo pensione è impignorabile e insequestrabile;
- In polizza si stabilisce già a chi lasciare il capitale in caso di morte prima dell’accesso alla pensione;
- Il patrimonio del fondo pensione separato dall’ente gestore. Il fondo pensione non può fallire.
Confronto Fondi Pensione
Quanti fondi pensione si possono avere?
È possibile sottoscrivere più di un fondo pensione, fermo restando che ad ognuno si applicano limiti e caratteristiche sopra descritti.
Dal 1° gennaio 2007, poi, è anche possibile trasferire la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare. Tale passaggio può realizzarsi se:
- vengono a mancare i requisiti di partecipazione (come nel caso di cambiamento dell’attività lavorativa). In questo caso è possibile trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare a cui si può accedere in base alla nuova attività lavorativa. Va però ricordato che questa possibilità è prevista solo in caso di adesione a forme collettive (Fondi chiusi o Fondi integrativi aziendali);
- scelta volontaria. Decorsi 2 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale.
- adesione al Fondo INPS. Passato 1 anno dall’iscrizione, è possibile trasferire l’intera posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale. L’importo trasferito non è sottoposto ad alcuna tassazione.